Cassazione penale, 28 gennaio 2021 n.9122

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La Suprema Corte affronta in modo inedito il tema del rapporto tra l’autorità giudiziaria penale e i giudici amministrativi nel procedimento di controllo giudiziario volontario disciplinato dall’art.34 bis, 6° comma, d. lgs. n.159/11, stabilendo il principio secondo cui l’ammissione della predetta misura è condizionato all’accertamento del requisito della occasionalità della infiltrazione o agevolazione mafiosa, non già alla rivalutazione del medesimo requisito già apprezzato in sede amministrativa. I giudici di legittimità ritengono, quindi, che il giudice si merito debba verificare in chiave prospettiva la realtà aziendale già considerata inquinata in sede amministrativa, “ammettendo le imprese ricorrente alla misura richiesta se l’intervento di bonifica risulti possibile ed escludendo tale evenienza nel caso in cui il grado di compromissione sia talmente elevato da non interferire sugli effetti dell’interdittiva”.

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La Suprema Corte affronta in modo inedito il tema del rapporto tra l’autorità giudiziaria penale e i giudici amministrativi nel procedimento di controllo giudiziario volontario

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